Condizioni d’uso del software Data Protection Manager
Le presenti condizioni (la “Licenza”) disciplinano la concessione in uso del programma per elaboratore denominato Data Protection Manager, comprensivo degli aggiornamenti e delle componenti che lo costituiscono (il “Software” o “DPM”), da parte di STUDIO STORTI S.R.L., con sede legale in Via dell’Industria n. 8, 36040 Torri di Quartesolo (VI), codice fiscale e partita IVA 03488860242, iscritta al Registro delle imprese di Vicenza, R.E.A. VI-329501, indirizzo di posta elettronica certificata amministrazione@pec.studiostorti.com (il “Fornitore”), in favore del soggetto licenziatario (il “Cliente”).
La Licenza integra e completa il contratto di fornitura, del quale costituisce parte inscindibile, e si applica al Software fruito in modalità SaaS e, ove il Contratto lo preveda, mediante installazione presso l’Infrastruttura del Cliente (“on-premise”). Con l’accesso, l’utilizzo o l’installazione del Software il Cliente manifesta per fatti concludenti, ai sensi dell’art. 1327 c.c., la propria adesione alle presenti condizioni; ove non intenda aderirvi, deve astenersi dall’installare e dall’utilizzare il Software.
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini della presente Licenza, i termini di seguito elencati, ove riportati con l’iniziale maiuscola, assumono il significato qui precisato.
1.1 Software (ovvero DPM, Piattaforma, Programma): il programma per elaboratore Data Protection Manager fornito dal Fornitore, comprensivo dei relativi aggiornamenti e della Documentazione. Il Connettore non costituisce parte del Software ed è disciplinato dall’art. 4.
1.2 Fornitore: Studio Storti S.r.l., titolare dei diritti di utilizzazione economica sul Software e concedente la Licenza.
1.3 Cliente: il soggetto licenziatario.
1.4 Utente: la persona fisica che, previa autorizzazione del Cliente, accede alla Piattaforma. Il Cliente è tenuto a impartire agli Utenti istruzioni puntuali sul contenuto della presente Licenza, rispondendo del loro operato.
1.5 Contratto: il contratto di fornitura, comunque denominato, e gli atti che, unitamente alla presente Licenza, definiscono il rapporto negoziale, disciplinandone in via esclusiva, tra gli altri, il corrispettivo e la durata.
1.6 Documentazione: il manuale in linea e ogni ulteriore materiale descrittivo del Software reso disponibile dal Fornitore.
1.7 Infrastruttura: l’insieme dei sistemi, delle reti e degli apparati hardware nella disponibilità del soggetto presso il quale il Software è installato ed esercito.
1.8 Istanza: l’installazione del Software dedicata al Cliente, resa accessibile dal Fornitore in modalità SaaS ovvero installata presso l’Infrastruttura del Cliente.
1.9 Connettore: l’applicativo accessorio, distinto dal Software, destinato ad allineare automaticamente talune informazioni provenienti dalle fonti dati del Cliente con quelle presenti nell’istanza di DPM.
ART. 2 - OGGETTO DELLA LICENZA
2.1 Il Fornitore concede al Cliente, che accetta, il diritto non esclusivo, non cedibile e non trasferibile di accedere all’Istanza resa disponibile in modalità SaaS e di utilizzare il Software per le sole finalità interne del Cliente, per mezzo degli Utenti da esso autorizzati. La facoltà di utilizzazione si estende ai terzi che operino sotto la direzione e nell’interesse del Cliente, purché vincolati a obblighi non meno stringenti di quelli qui previsti; dell’operato di tali terzi il Cliente risponde ai sensi dell’art. 1228 c.c.
2.2 Ove il Contratto preveda l’installazione presso il Cliente, la Licenza attribuisce a quest’ultimo, in luogo di quanto previsto al comma che precede, il diritto di installare ed esercire il Software entro un’unica Infrastruttura nella sua disponibilità ovvero esercita per suo conto da un fornitore di servizi da esso incaricato, per le medesime finalità e alle medesime condizioni.
2.3 La concessione non importa trasferimento della proprietà né dei diritti di utilizzazione economica sul Software, che permangono in capo al Fornitore ai sensi dell’art. 64-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. È concesso al Cliente il solo godimento del Programma nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali della presente Licenza.
2.4 Nella fruizione in modalità SaaS il canone periodico convenuto nel Contratto remunera l’erogazione del servizio e l’efficacia della Licenza è correlata alla vigenza del Contratto. Ove il Software sia installato presso l’Infrastruttura del Cliente, il canone periodico remunera le prestazioni di aggiornamento, correzione degli errori e assistenza tecnica di cui all’art. 9, riferite all’installazione esistente, e la Licenza è concessa in funzione strumentale alle medesime; in tale ipotesi si applica quanto previsto al comma 10.5. Il Contratto disciplina in via esclusiva l’ammontare, le cadenze e le modalità di corresponsione del canone. È fatta salva la facoltà del Fornitore di sospendere l’esecuzione della propria prestazione ai sensi dell’art. 1460 c.c.
2.5 La Licenza non attribuisce al Cliente alcun diritto sul codice sorgente del Software né sulla documentazione logica o di progetto. Ove, per effetto della modalità di installazione presso il Cliente, taluni elementi (segnatamente il backend) risultino tecnicamente presenti in forma sorgente nella sua disponibilità materiale, tale disponibilità non attribuisce alcuna facoltà di utilizzazione diversa dall’esecuzione del Programma, né alcun diritto di riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione o distribuzione, che restano riservati in via esclusiva al Fornitore.
ART. 3 - MODALITÀ DI FRUIZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI ONERI INFRASTRUTTURALI
3.1 Il Software è fruito in modalità SaaS, mediante accesso all’Istanza resa disponibile dal Fornitore, ovvero, ove il Contratto lo preveda, mediante installazione presso l’Infrastruttura del Cliente.
3.2 Nella fruizione in modalità SaaS competono al Fornitore l’esercizio, la configurazione, la manutenzione e la sicurezza dell’infrastruttura di erogazione, ivi compresa la protezione del perimetro di rete. Il Fornitore può avvalersi per l’erogazione di terzi, del cui operato risponde ai sensi dell’art. 1228 c.c.
3.3 Nella fruizione mediante installazione presso il Cliente, competono a quest’ultimo, in via esclusiva, l’esercizio, la configurazione, la manutenzione e la sicurezza dell’Infrastruttura - ivi compresa la protezione del perimetro di rete - anche relativamente al Connettore, ove installato ai sensi dell’art. 4.3. Il Cliente adotta a tal fine misure tecniche e organizzative adeguate. Il Fornitore non risponde di pregiudizi riconducibili all’Infrastruttura del Cliente o alla sua sicurezza.
ART. 4 - CONNETTORE
4.1 Nozione e fornitura. Il Connettore è un applicativo accessorio, distinto dal Software, che acquisisce talune informazioni dalle fonti dati messe a disposizione dal Cliente e le allinea automaticamente con le entità corrispondenti dell’istanza di DPM. Il Connettore è fornito soltanto ove il Contratto lo preveda espressamente e non è compreso nella fornitura in difetto di apposita pattuizione.
4.2 Estensione della Licenza. Le disposizioni della presente Licenza si applicano al Connettore in quanto compatibili, e segnatamente gli artt. 5 (facoltà riservate e divieti), 6 (divieto di circolazione ed erogazione a terzi) e 8 (diritti di privativa). Il Connettore è concesso in uso al Cliente per le sole finalità di allineamento dei dati della propria istanza di DPM.
4.3 Collocazione infrastrutturale. Nella fruizione in modalità SaaS il Connettore è esercito presso l’infrastruttura di erogazione e non è messo a disposizione del Cliente. Ove il Software sia installato presso l’Infrastruttura del Cliente, il Connettore è installato presso quest’ultima.
4.4 Fonti dati e oneri del Cliente. Il Cliente mette a disposizione la fonte dati unitamente ai parametri e alle credenziali di accesso occorrenti, dei quali cura la custodia e la riservatezza. Il Cliente determina l’ambito dei dati esportati, garantisce la liceità del relativo trattamento e conforma l’esportazione ai principi di cui alla disciplina applicabile. Il Fornitore non risponde dei pregiudizi derivanti dall’inesattezza, dall’incompletezza o dall’illiceità dei dati messi a disposizione dal Cliente, né della mancata o irregolare esecuzione dell’allineamento a essi imputabile.
4.5 Personalizzazioni. Le configurazioni e le personalizzazioni del Connettore realizzate dal Fornitore in ragione delle specificità delle fonti dati del Cliente, ancorché separatamente remunerate, non costituiscono opera realizzata su commissione con trasferimento dei diritti: i diritti di utilizzazione economica su di esse spettano in via esclusiva al Fornitore ai sensi dell’art. 64-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, salvo diverso accordo in forma scritta.
4.6 Esclusione del codice sorgente. Al Connettore si applica altresì quanto disposto dall’art. 2.5. La presente Licenza non attribuisce al Cliente alcun diritto di ottenere il codice sorgente del Connettore, né la relativa documentazione logica o di progetto.
ART. 5 - FACOLTÀ RISERVATE E DIVIETI
5.1 Salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dalla presente Licenza, e fermi i diritti inderogabili di cui ai commi seguenti, al Cliente è fatto divieto di:
- riprodurre, tradurre, adattare, trasformare o comunque modificare il Software, in tutto o in parte, ovvero elaborarne opere derivate, al di fuori di quanto necessario all’utilizzazione conforme alla presente Licenza;
- procedere alla decompilazione o al disassemblaggio del Software, ovvero tentare altrimenti di risalire al codice sorgente delle componenti fornite in forma compilata o di scoprirne l’architettura, la struttura o la progettazione interne;
- porre in essere condotte volte a eludere o alterare le limitazioni tecniche del Programma, ovvero ad accedere a funzionalità in modo difforme dalla Licenza concessa;
- sopprimere o alterare i segni distintivi, le note di titolarità e le indicazioni di riserva apposte sul Software o sulla Documentazione.
5.2 Restano fermi i diritti inderogabili riconosciuti al legittimo utilizzatore dagli artt. 64-ter, commi 2 e 3, e 64-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e segnatamente la facoltà di effettuare una copia di riserva ove necessaria all’uso, quella di studiare, osservare e sottoporre a prova il funzionamento del Programma, nonché quella di riprodurne e tradurne il codice ove ciò sia indispensabile per conseguire l’interoperabilità con altri programmi, alle condizioni ivi stabilite. Ogni pattuizione difforme è nulla ai sensi dell’art. 64-quater, comma 3, della medesima legge.
ART. 6 - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ED EROGAZIONE A TERZI
6.1 Salva espressa autorizzazione scritta del Fornitore, al Cliente è fatto divieto di:
- alienare, concedere in sublicenza, locare, cedere o comunque trasferire a terzi il Software, in tutto o in parte;
- esercire il Software quale centro di elaborazione per conto terzi, ovvero ospitarlo a beneficio di soggetti diversi dal Cliente;
- erogare a terzi il Software in forma di servizio;
- nella fruizione mediante installazione presso il Cliente, installare il Software in più di un’Infrastruttura in forza di un’unica Licenza, salve le legittime esigenze di duplicazione geografica a fini di continuità operativa e a condizione che le installazioni non risultino contemporaneamente operative.
6.2 Le limitazioni di cui al presente articolo costituiscono restrizione della libertà contrattuale del Cliente nei rapporti con i terzi e sono specificamente approvate ai sensi dell’art. 18.
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
7.1 Nell’erogazione del Software in modalità SaaS il Fornitore tratta dati personali per conto del Cliente e opera quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, adottando misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell’art. 32 del medesimo Regolamento. Ove il Software sia installato presso l’Infrastruttura del Cliente, il Fornitore opera quale responsabile del trattamento nei soli limiti degli accessi effettuati per le attività di manutenzione e assistenza. Il trattamento è disciplinato dall’accordo e dall’informativa richiamati all’art. 16.1.
7.2 Il Cliente riveste la qualità di titolare dei trattamenti effettuati per il tramite del Software ed è esclusivo responsabile dei contenuti e dei dati personali immessi nella Piattaforma, dei quali garantisce la liceità nonché la titolarità dei relativi diritti di privativa, tenendo indenne il Fornitore da ogni pretesa di terzi ai sensi dell’art. 14.
7.3 Il Fornitore utilizza i contenuti immessi nella sola misura strettamente necessaria al funzionamento e alla manutenzione del Software, in conformità al principio di minimizzazione di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2016/679.
7.4 Nella fruizione in modalità SaaS il Connettore accede alle fonti dati messe a disposizione dal Cliente per il tramite dell’infrastruttura di erogazione, secondo le modalità tecniche di interconnessione convenute nel Contratto. Ove il Connettore sia installato presso l’Infrastruttura del Cliente, il trattamento dei dati acquisiti dalle fonti dati si svolge interamente nella sfera di controllo di quest’ultimo e il Fornitore vi accede nei soli limiti delle attività di manutenzione e assistenza.
ART. 8 - DIRITTI DI PRIVATIVA
8.1 I diritti di utilizzazione economica sul Software - comprese le modifiche, le personalizzazioni e le implementazioni comunque realizzate - spettano in via esclusiva al Fornitore ai sensi degli artt. 64-bis e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il Fornitore conserva ogni diritto non espressamente concesso; la presente Licenza non attribuisce al Cliente facoltà diverse da quelle qui espressamente previste.
8.2 Il Software, la denominazione, il marchio, il logo e gli ulteriori segni distintivi della Piattaforma sono protetti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale). La violazione dei diritti di privativa legittima il Fornitore all’esperimento delle azioni inibitorie, cautelari e risarcitorie previste dalla legge, e segnatamente dagli artt. 156 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633 e 129 e seguenti del Codice della proprietà industriale.
8.3 Le previsioni del presente articolo si applicano salvo quanto diversamente consentito dalla licenza dei singoli componenti software di terzi eventualmente integrati nel Programma, ivi compresi i componenti distribuiti con licenza aperta.
ART. 9 - MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI
9.1 In forza della sola Licenza il Fornitore non assume obbligazioni di assistenza né di prestazione di ulteriori servizi, che formano oggetto di separata pattuizione.
9.2 La Licenza comprende la manutenzione del Software - intesa quale rilascio degli aggiornamenti correttivi ed evolutivi, ivi comprese le correzioni delle vulnerabilità e dei difetti, elaborati dal Fornitore al fine di allineare il Programma all’ultima versione disponibile - per la durata e alle condizioni economiche stabilite nel Contratto, e subordinatamente al regolare pagamento dei relativi corrispettivi. Nella fruizione in modalità SaaS gli aggiornamenti sono applicati direttamente dal Fornitore; nella fruizione mediante installazione presso il Cliente essi sono resi disponibili a quest’ultimo, salvo che il Contratto ne preveda l’installazione a cura del Fornitore. La manutenzione non comprende i servizi di supporto e di personalizzazione, salvo diverso accordo.
9.3 L’obbligazione di manutenzione ha natura di obbligazione di mezzi. Il Fornitore la esegue secondo la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, c.c.
ART. 10 - DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE
10.1 La durata della Licenza coincide con quella del Contratto. Alla cessazione di questo, per qualsiasi causa, cessa il diritto del Cliente di utilizzare il Software salvo quanto previsto al comma 10.5.
10.2 Clausola risolutiva espressa. Il Fornitore ha facoltà di dichiarare risolta la Licenza di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta con la quale dichiari di volersi avvalere della presente clausola, in caso di inadempimento del Cliente a taluna delle seguenti obbligazioni, specificamente determinate: (a) i divieti di cui all’art. 5.1; (b) i divieti di cui all’art. 6.1; (c) gli obblighi di cui all’art. 8; (d) il pagamento del canone, ove il ritardo si protragga oltre trenta giorni dalla scadenza. Resta impregiudicato il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.
10.3 Alla cessazione, per qualsiasi causa, il Cliente cessa immediatamente ogni utilizzazione del Software. Nella fruizione in modalità SaaS il Fornitore, su richiesta scritta del Cliente formulata entro trenta giorni dalla cessazione, mette a disposizione i dati del Cliente in formato strutturato di uso comune e, decorso tale termine, ne effettua la cancellazione. Ove il Software sia installato presso l’Infrastruttura del Cliente, questi disinstalla le istanze ivi presenti e distrugge o restituisce ogni copia in suo possesso, dandone atto per iscritto al Fornitore ove richiesto, salvo quanto previsto al comma 10.5.
10.4 Sopravvivono alla cessazione della Licenza le obbligazioni pecuniarie già maturate, nonché le disposizioni di cui agli artt. 8, 12, 14, 16 e 17.
10.5 Cessazione delle prestazioni nell’installazione presso il Cliente. Ove il Software sia installato presso l’Infrastruttura del Cliente, la cessazione degli effetti del Contratto per causa diversa dalla risoluzione di cui al comma 10.2 non fa venire meno il diritto del Cliente di continuare a utilizzare il Programma per le proprie finalità interne. Tale diritto resta circoscritto all’ultima versione rilasciata anteriormente alla cessazione, senza che il Cliente abbia titolo ad alcun aggiornamento successivo, correttivo o evolutivo, ivi comprese le correzioni delle vulnerabilità di sicurezza. Il Fornitore attesta per iscritto al Cliente, alla data di cessazione, la versione conservata e il suo carattere non aggiornato. Alla medesima data il Connettore è in ogni caso disinstallato e rimosso dall’Infrastruttura del Cliente, con cessazione di ogni attività di allineamento; il Cliente consente al Fornitore gli accessi occorrenti alla rimozione ovvero vi provvede in autonomia secondo le istruzioni di questi, dandone atto per iscritto, e non ha titolo a conservare, riprodurre o utilizzare il Connettore né alcuna sua componente successivamente a tale data. L’utilizzazione del Programma così conservato avviene a esclusivo rischio del Cliente: il Fornitore non risponde del suo funzionamento, della sua sicurezza né della sua idoneità a consentire l’adempimento degli obblighi normativi del Cliente, e in particolare dei pregiudizi derivanti da vulnerabilità non corrette, restando esclusa ogni responsabilità nei limiti di cui all’art. 12.
ART. 11 - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO E DIFETTI DEL PROGRAMMA
11.1 Le parti convengono che alla verifica del buon funzionamento del Programma si applichi, in luogo della disciplina di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., il regime di cui all’art. 1512 c.c., nei termini che seguono. Il Fornitore garantisce il buon funzionamento del Software, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1512 c.c., per il periodo di novanta (90) giorni decorrente, nella fruizione in modalità SaaS, dall’attivazione dell’Istanza e, nella fruizione mediante installazione presso il Cliente, dalla messa a disposizione del Programma, nel senso che esso sarà sostanzialmente conforme alla descrizione funzionale contenuta nella Documentazione.
11.2 Il Cliente è tenuto a denunciare per iscritto il difetto di funzionamento entro trenta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza; l’azione si prescrive in sei mesi dalla scoperta, ai sensi dell’art. 1512, comma 1, c.c.
11.3 Accertata la fondatezza della denuncia, il Fornitore provvede, a propria scelta, all’eliminazione del difetto, alla sostituzione del Programma con versione conforme ovvero alla riduzione del corrispettivo. Tali rimedi sono esclusivi e assorbono ogni altra pretesa del Cliente in ordine al difetto denunciato, salvo il risarcimento del danno nei limiti dell’art. 12.
11.4 La garanzia non opera ove: (a) il Software non sia stato installato o utilizzato in conformità alla Documentazione; (b) il Programma sia stato modificato da soggetti diversi dal Fornitore o dai suoi incaricati; (c) il difetto sia riconducibile all’Infrastruttura del Cliente, a componenti di terzi o a fatto del Cliente medesimo ai sensi dell’art. 1227 c.c.
11.5 Salva la garanzia di cui al presente articolo, il Software è concesso nello stato in cui si trova ed è esclusa ogni ulteriore garanzia in ordine alle qualità promesse o essenziali per l’uso, ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c. Il Fornitore non garantisce che il Programma operi senza errori né senza interruzioni. L’esclusione non opera, ai sensi dell’art. 1490, comma 2, c.c., ove il Fornitore abbia in mala fede taciuto al Cliente i difetti del Programma.
ART. 12 - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ
12.1 Il risarcimento dovuto dal Fornitore è limitato ai danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1223 c.c. e che fossero prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione ai sensi dell’art. 1225 c.c.
12.2 È escluso il risarcimento del lucro cessante, della perdita di occasioni contrattuali, della perdita o del danneggiamento di dati e contenuti, dei costi di reperimento di beni o servizi sostitutivi e del pregiudizio derivante dall’interruzione dell’attività.
12.3 La responsabilità complessiva del Fornitore in forza della presente Licenza non può in ogni caso eccedere l’ammontare dei canoni corrisposti dal Cliente in forza del Contratto nei dodici mesi anteriori al fatto generatore della responsabilità ovvero, qualora a tale data il Contratto sia cessato, nell’ultimo anno della sua vigenza. Le parti danno atto che la concessione in uso non è remunerata da un corrispettivo autonomo e distinto dai predetti canoni.
12.4 Utilizzazione successiva alla cessazione. Cessati gli effetti del Contratto, il Fornitore non assume alcuna obbligazione di aggiornamento, di correzione degli errori o di assistenza tecnica e non conserva alcun controllo sul Programma installato presso l’Infrastruttura del Cliente né sulla sua configurazione. La prosecuzione dell’utilizzazione ai sensi del comma 10.5 costituisce libera e autonoma determinazione del Cliente, il quale ne assume integralmente il rischio essendo stato informato del carattere non più aggiornato della versione conservata. Il Fornitore non risponde dei pregiudizi derivanti da tale utilizzazione, e segnatamente da difetti o vulnerabilità, note o sopravvenute, non corrette: i pregiudizi che ne derivino non costituiscono conseguenza immediata e diretta di un inadempimento del Fornitore ai sensi dell’art. 1223 c.c. e non sono comunque risarcibili nella misura in cui il Cliente avrebbe potuto evitarli usando l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1227 c.c. Resta fermo quanto disposto dal comma 12.5.
12.5 Le limitazioni e le esclusioni di cui al presente articolo non operano nei casi di dolo o colpa grave del Fornitore, ai sensi dell’art. 1229, comma 1, c.c., né nei casi in cui il fatto costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 1229, comma 2, c.c.
12.6 Il risarcimento è diminuito o escluso ove il danno sia stato cagionato anche dal fatto colposo del Cliente ovvero questi non abbia usato l’ordinaria diligenza per evitarlo, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
12.7 Le disposizioni del presente articolo integrano clausola limitativa della responsabilità e sono specificamente approvate ai sensi dell’art. 18.
ART. 13 - GARANZIA PER MOLESTIE DI DIRITTO DI TERZI
13.1 Il Fornitore garantisce il Cliente dalle molestie di diritto arrecate da terzi che vantino diritti di privativa sul Software, secondo i principi di cui agli artt. 1483 e seguenti c.c.
13.2 Il Cliente, convenuto da un terzo che si affermi titolare di diritti di privativa sul Programma, è tenuto a chiamare in causa il Fornitore ai sensi dell’art. 1485 c.c., ovvero a dargliene tempestiva comunicazione scritta, riconoscendogli la conduzione esclusiva della difesa e della eventuale transazione e prestando ragionevole collaborazione. L’omessa chiamata o comunicazione fa perdere al Cliente il diritto alla garanzia ove il Fornitore provi che sussistevano ragioni sufficienti per respingere la domanda.
13.3 Il Fornitore può, a propria scelta: (a) acquisire per il Cliente il diritto di proseguire nell’utilizzazione del Software; (b) sostituire o modificare il Programma in modo da renderlo immune dalla pretesa; ovvero (c) ove nessuna delle soluzioni precedenti sia ragionevolmente praticabile, dichiarare risolta la Licenza restituendo i corrispettivi percepiti per la parte di Software interessata, ridotti in proporzione al godimento già conseguito dal Cliente.
13.4 La garanzia non opera ove la pretesa del terzo derivi da un’utilizzazione del Software difforme dalla presente Licenza, da modificazioni non imputabili al Fornitore, ovvero dalla combinazione del Programma con prodotti non forniti dal Fornitore medesimo.
13.5 I rimedi di cui al presente articolo sono esclusivi; la relativa responsabilità del Fornitore non eccede in ogni caso il massimale di cui all’art. 12.3.
ART. 14 - MANLEVA IN FAVORE DEL FORNITORE
14.1 Il Cliente tiene indenne il Fornitore, nonché i suoi dipendenti e collaboratori - in favore dei quali la presente clausola è stipulata ai sensi dell’art. 1411 c.c., senza che essi debbano dichiarare di volerne profittare - da ogni danno, onere o spesa, comprese le spese di difesa, derivanti da: (a) l’inadempimento del Cliente alle obbligazioni assunte con la presente Licenza; (b) la non veridicità delle dichiarazioni e garanzie da esso prestate; (c) i contenuti e i dati immessi nella Piattaforma e le informazioni per il suo tramite trattate; (d) le modalità di utilizzazione del Software da parte del Cliente, degli Utenti e di chiunque altro del cui operato il Cliente risponda ai sensi dell’art. 1228 c.c.
14.2 La presente disposizione conserva efficacia anche dopo la cessazione della Licenza, per qualsiasi causa intervenuta.
ART. 15 - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA E CASO FORTUITO
15.1 Il Fornitore non risponde dell’inadempimento o del ritardo determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c., ivi compresi il caso fortuito e la forza maggiore, i provvedimenti dell’autorità, le interruzioni delle reti di comunicazione elettronica e delle forniture energetiche non riconducibili alla sua sfera di controllo.
15.2 Ove l’impossibilità sia soltanto temporanea, il Fornitore non risponde del ritardo per tutta la sua durata; ove si protragga oltre novanta giorni, ciascuna parte può recedere dalla Licenza ai sensi dell’art. 1256, comma 2, c.c., senza oneri e con salvezza delle prestazioni già eseguite.
15.3 Non integra impossibilità sopravvenuta, restando nella sfera del rischio assunto dal Fornitore, la maggiore onerosità della prestazione, salvo quanto disposto dall’art. 1467 c.c.
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
16.1 Completezza e documenti richiamati. La presente Licenza, unitamente al Contratto e ai documenti di seguito richiamati, esaurisce l’accordo delle parti in ordine al Software e, in caso di difformità, prevale sulle condizioni generali di contratto del Fornitore. Resta ferma l’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c. I documenti richiamati sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- Condizioni generali di contratto - https://studiostorti.com/files/CondizioniGenerali.pdf
- Informativa sul trattamento dei dati personali - https://privacymanager.eu/dpm-privacy.html
- Accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - https://studiostorti.com/files/Accordo_protezione_dei_dati_studio_storti.pdf
16.2 Nullità parziale. In deroga all’art. 1419, comma 1, c.c., la nullità o l’inefficacia di singole clausole non importa la nullità dell’intera Licenza, che conserva efficacia per la parte restante. La clausola nulla si intende sostituita di diritto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., dalla disposizione imperativa eventualmente applicabile ovvero, in difetto, dalla pattuizione valida più prossima alla comune intenzione delle parti.
16.3 Tolleranza. Il mancato o ritardato esercizio di diritti o facoltà derivanti dalla presente Licenza non costituisce rinuncia ai medesimi, né può essere invocato quale comportamento significativo ai fini dell’art. 1362, comma 2, c.c.
16.4 Divieto di cessione. Il Cliente non può cedere la presente Licenza né il Contratto, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore, ai sensi dell’art. 1406 c.c.
16.5 Comunicazioni. Le comunicazioni relative alla presente Licenza si effettuano in forma scritta, anche a mezzo di posta elettronica certificata, che ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, equivale alla notificazione per mezzo della posta.
16.6 Modifiche. Ogni modificazione o integrazione della presente Licenza richiede la forma scritta a pena di nullità.
ART. 17 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
17.1 La presente Licenza è regolata dalla legge italiana.
17.2 Per ogni controversia derivante dalla presente Licenza o a essa connessa è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. Resta salva la facoltà del Fornitore di adire, in alternativa, il giudice del luogo in cui il Cliente ha sede legale.
17.3 La presente clausola integra deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria ed è specificamente approvata ai sensi dell’art. 18.
ART. 18 - CLAUSOLE SOGGETTE AD APPROVAZIONE SPECIFICA
18.1 Le clausole di seguito elencate sono oggetto di specifica approvazione per iscritto da parte del Cliente, resa nel Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342, comma 2, c.c.:
- art. 2.4 - facoltà del Fornitore di sospendere l’esecuzione della prestazione;
- art. 4.4 - esclusione di responsabilità per i dati messi a disposizione dal Cliente;
- art. 5.1 - divieti gravanti sul Cliente;
- art. 6.1 - restrizioni della libertà contrattuale del Cliente nei rapporti con i terzi;
- art. 10.2 - clausola risolutiva espressa;
- art. 11.2 - decadenza dalla garanzia per omessa denuncia nel termine;
- art. 11.3 - esclusività dei rimedi in caso di difetto di funzionamento;
- art. 11.5 - esclusione di ulteriori garanzie sulle qualità del Programma;
- art. 12 - limitazioni ed esclusioni della responsabilità del Fornitore, ivi compreso il massimale;
- art. 13.2 e 13.5 - decadenza dalla garanzia per molestie di terzi ed esclusività dei relativi rimedi;
- art. 14 - manleva in favore del Fornitore;
- art. 15.2 - facoltà di recesso per impossibilità temporanea protratta;
- art. 16.4 - divieto di cessione del contratto;
- art. 17.2 - deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria.
18.2 Le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale tra le parti non sono soggette al requisito di cui al comma che precede.